Definizione agevolata della entrate e dei tributi comunali

La definizione agevolata nel Comune di Tollo prevede la possibilità per i contribuenti di sanare i debiti tributari e patrimoniali (tra cui IMU, TARI, TASI e multe) pagando solo l'importo originario del tributo. Le sanzioni, gli interessi di mora e gli aggi di riscossione sono interamente cancellati.
Data:

23/06/2026

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Angelo Radica
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Descrizione

Ecco le sintesi dei contenuti e delle scadenze.
Articolo 2 - Cosa si può inserire nella definizione agevolata
1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2025 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
a) un’ingiunzione di pagamento notificata entro il 31 dicembre 2025;
b) un accertamento emesso o notificato entro il 31 dicembre 2025.
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada,di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. La definizione agevolata prevista può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
5. Sono esclusi dalla definizione i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
SCADENZE
1. Il cittadino che vuole avvalersi Mene deve presentare una dichiarazione entro il 31/10/2026 al Comune su apposita modulistica.
2. Il Comune e SO.G.E.T. Spa, ciascuno per gli atti di rispettiva competenza, entro il 31/12/2026 notificano ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
a) versamento unico: entro il 31/01/2027;
b) il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nella istanza di definizione agevolata il
numero delle rate prescelto tra le seguenti opzioni:
➢ fino a euro 1.000,00 fino a due rate trimestrali;
➢ da euro 1000,01 a euro 5.000,00 fino ad un massimo di 4 rate trimestrali;
➢ da euro 5.000,01 a euro 10.000,00 fino ad un massimo di 6 rate trimestrali;
➢ da euro 10.000,01 a euro 25.000,00 fino ad un massimo di 8 rate trimestrali;
➢ oltre euro 25.000,01 a euro 50.000 fino ad un massimo di 12 rate trimestrali;
➢ oltre 50.000,01 fino a16 rate trimestrali.
c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.
Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione
1. La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31/12/2026, oppure con il versamento di un numero massimo
di rate mensili con scadenza della prima rata il 31/12/2026.
Sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali maggiorati del 2 per cento annuo calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.
Per informazioni e richiesta della modulistica contattare l’Ufficio Tributi del Comune

A cura di

Ufficio Ragioneria

Ha la finalità di assicurare il coordinamento dei processi di gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie dell’Ente

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 23/06/2026 13:21

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