Ordinanza Comunale Prevenzione incendi

Nella stagione estiva 15 giugno-15 ottobre 2026
• accendere fuochi all’aperto (ad esclusione di quelli accesi in strutture opportunamente attrezzate come cucine all’aperto e barbecue);
• usare all’aperto apparecchiature a fiamma libera e/o elettrica;
• mantenere la vegetazione infestante e rifiuti secchi di ogni genere e/o facilmente infiammabili nelle aree limitrofe a fabbricati e sui terreni incolti;
• gettare fiammiferi, cicche di sigarette, compresa ogni altra attività dalla quale possano scaturire scintille o avere origine fiamme;
• sostare e/o parcheggiare veicoli con motore a caldo su aree in presenza di vegetazione secca.
Data:

06/07/2026

Tempo di lettura:

1 min

© Angelo Radica - Angelo Radica

Descrizione

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI STAGIONE 2026.

 

IL SINDACO

PREMESSO CHE il permanere delle condizioni atmosferiche con temperature al di sopra delle medie stagionali e le scarse precipitazioni rendono il patrimonio boschivo ed il verde in generale sia pubblico che privato ad alto rischio incendio;

VISTE le raccomandazioni operative del Ministero per la Protezione civile e le Politiche del Mare per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale nonché ai rischi conseguenti nell’attività antincendio boschivo nella stagione estiva 15 giugno-15 ottobre 2026;

DATO ATTO che il Presidente della Giunta Regionale Dott. Marco Marsilio, in qualità di autorità di protezione civile, ha emanato  la predetta N.01/APC/2026 ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l’anno 2026 , che mira a porre in essere le più opportune azioni di carattere preventivo per la eliminazione o contenimento delle situazioni di pericolo che potrebbero favorire l’innesco e la propagazione degli incendi boschivi soprattutto in prossimità delle aree antropizzate, delle infrastrutture strategiche, della rete viaria e delle aree di pregio ambientale e naturalistico, con prescrizioni e divieti;

RITENUTO, per tutto quanto premesso ed osservato, adottare un provvedimento contingibile ed urgente a tutela dell’incolumità pubblica ai sensi dell’art. 54, comma 4, del TUEL per vietare ogni azione che può dar adito all’innesco di un incendio;

VISTI:

  • il D. Lgs. n.267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
  • la Legge n.353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi;
  • il D. Lgs. n.152/2006, Testo Unico Ambiente;
  • il R.D. n.3267 del 30.12.1923, Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani;
  • il D. Lgs. n.1/2018, Codice di Protezione Civile.

Per tutto quanto sopra ai sensi del dell’art. 54, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000.

 

ORDINA

è fatto divieto a chiunque di:

 

  • accendere fuochi all’aperto (ad esclusione di quelli accesi in strutture opportunamente attrezzate come cucine all’aperto e barbecue);
  • usare all’aperto apparecchiature a fiamma libera e/o elettrica;
  • mantenere la vegetazione infestante e rifiuti secchi di ogni genere e/o facilmente infiammabili nelle aree limitrofe a fabbricati e sui terreni incolti;
  • gettare fiammiferi, cicche di sigarette, compresa ogni altra attività dalla quale possano scaturire scintille o avere origine fiamme;
  • sostare e/o parcheggiare veicoli con motore a caldo su aree in presenza di vegetazione secca;

DISPONE

-    che la presenta ordinanza sia pubblicata sull’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Lanciano nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio e diffusione sonora nelle aree extraurbane;

-    che, gli organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente ordinanza;

-    la validità della presente ordinanza fino al periodo stabilito dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la gestione dell’attività antincendio boschivo Stagione 2026 (fino al 15 ottobre 2026).

AVVISA

che la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 650 c.p.;

La presente ordinanza è trasmessa per quanto di competenza a:

-    Ufficio Territoriale del Governo di Chieti – Prefetto;

-    Comando di Polizia Locale;

-    Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Lanciano;

-    Comando Stazione Carabinieri Forestali di Lanciano;

-    Commissariato Polizia di Stato di Lanciano;

-    Comando Provinciale dei VV.F. di Chieti;

-    Agenzia di Protezione Civile Regione Abruzzo – Direttore Agenzia.

 

*****

 

In ordine al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, formulato ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs.n.267/2000, introdotto dall’art.3, comma 1, lett d) dal D.Lgs. n.174 dell’11.10.2012, convertito, con modificazioni, in Legge n.213 del 07.12.2012.

 

Tollo Iì, 02/07/2026

 

 

 

 

IL SINDACO

Dott. Angelo RADICA

A cura di

Ufficio Tecnico

Si occupa essenzialmente di ogni processo inerente la gestione del patrimonio edilizio e/o immobiliare

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 06/07/2026 12:10

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