Descrizione
L’assegno di cura è finalizzato ad assicurare la continuità dell’assistenza alla persona per garantirne la
permanenza nel proprio contesto abitativo, sociale ed affettivo, evitando il ricorso ad ogni forma impropria di
istituzionalizzazione presso strutture ospedaliere e/o residenziali. I contributi economici per il sostegno alla
domiciliarità e all’autonomia personale sono utilizzabili per remunerare il lavoro svolto da operatori titolari
di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionale di settore o per l’acquisto di servizi forniti da
imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale. È possibile, anche, l’erogazione di
natura economica per il riconoscimento del lavoro di cura del caregiver familiare, laddove quest’ultimo
risulti inserito nel Progetto Assistenziale Individualizzato e coinvolto attivamente nei piani di assistenza e sia
in grado di svolgere le funzioni di assistenza alla persona non autosufficiente.
In via transitoria, è possibile, anche, l’erogazione di natura economica per il riconoscimento del lavoro di
cura del caregiver familiare, solo laddove quest’ultimo risulti inserito nel Progetto Assistenziale
Individualizzato e coinvolto attivamente nei piani di assistenza alla persona. Il caregiver deve essere in grado
di svolgere le funzioni di assistenza alla persona non autosufficiente.
È necessario in ogni caso formalizzare il ruolo di caregiver attraverso la sottoscrizione di un accordo
di fiducia con l’Ambito Sociale n. 10 “Ortonese”, nel quale deve essere precisata la natura dell’assistenza,
oltre che gli obiettivi da perseguire, l’entità del contributo, gli impegni da parte del familiare e i tempi di
monitoraggio/valutazione.
Art. 3 DESTINATARI
Destinatari dell’assegno di cura di cui al presente avviso sono i residenti nei Comuni dell’ADS 10
“Ortonese” che, al momento di presentazione della domanda, versano in condizione di disabilità
gravissima comprovata da una delle seguenti condizioni:
❖ Le persone (art. 1 comma 168 della Legge 234/21) come individuate all’art. 3 del Decreto Ministeriale
26 settembre 2016: persone con necessità di sostegno intensivo, “si intendono le persone beneficiarie
dell’indennità di accompagnamento, di cui alla Legge 11 febbraio 1980, n. 18 e successive m.e i.;
❖ persone definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 159 del 2013 e per le quali si sia verificata almeno una delle condizioni declinate nell’art. 3
del DM 26 settembre 2016 nelle lettere da a) ad i), comprese le persone affette da sclerosi laterale
amiotrofica (SLA) e le persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di
Alzheimer, come di seguito richiamate:
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure Stato di Minima Coscienza (SMC) e con
punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)< )=10;
b) c) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla Scala Clinical Dementia Rating
Scale (CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal
livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado Ao B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici
ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;e) f) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio
muscolare complessivo <1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla
Expanded Disability Status Scale (EDSS) >9. o in stadio 5 di Hoehn e Yabrmod;
persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o
con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con
eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a
prescindere dall’epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL, di media fra le frequenze
500,1000,2000 hertz nell’orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritto al livello 3 della
classificazione del DSM-5;
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con
QI<=34 e con un punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation
(LAPMER)<=8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e
monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-
fisiche.
Art. 4 BENEFICI
La somma complessiva disponibile degli assegni di cura per la disabilità gravissima annualità 2024 destinata
ai residenti dell’Ambito Sociale n. 10 “Ortonese” è pari ad € 179.573,89.
L’ammissione al contributo economico dell’assegno di cura sarà subordinata al possesso dei requisiti indicati
negli artt. 3 e 4 del presente Avviso, nonché alla disponibilità delle relative risorse finanziarie annualità 2024
trasferite all’ECAD n. 10 “Ortonese” dalla Regione Abruzzo.
La quantificazione degli importi mensili degli assegni di cura per la disabilità gravissima avverrà secondo
quanto disciplinato dagli “Indirizzi applicativi del Piano Regionale per la Non Autosufficienza 2022-2024”
della Regione Abruzzo di cui alla DGR n. 94 del 07/02/2024.
L’entità dell’assegno di cura è condizionata ai tre parametri di seguito indicati e secondo le modalità di cui al
successivo art. 6:
a) “livello di intensità assistenziale” del richiedente, che viene valutato dalla UVM territorialmente
competente, tramite l’utilizzo di scale di misurazione e valutazione validate e condivise a livello socio-
sanitario;
b) sostegno quotidiano dei servizi di supporto di cui già si usufruisce (SAD, trasporto, HCP, ecc…);
c) situazione reddituale su base ISEE socio sanitaria o minorenni nei casi previsti.
Gli importi degli assegni di cura verranno determinati dalla sommatoria dei punteggi attribuiti a seguito di
valutazione dei tre parametri suddetti secondo le modalità riportate nel successivo art. 6 (che recepisce gli
indirizzi applicativi della DGR. n. 94/2024).
Per l’erogazione di interventi e di servizi è necessario che nel periodo di riferimento l’utente non sia
ricoverato presso strutture socio assistenziali e/o sociosanitarie o ospedalizzato per lunga degenza.
L’erogazione dell’assegno di cura si interrompe in caso di ricovero del beneficiario che si protrae per 30
giorni, per riprendere al rientro al proprio domicilio.
In virtù della continuità assistenziale, nel caso di utenti deceduti all’atto della definizione degli atti di
ammissione ai benefici, già presi in carico e sottoposti ad una valutazione multidimensionale e con
relativo accordo di fiducia sottoscritto, si procede a riconoscere al nucleo familiare che ne faccia
richiesta, il ristoro delle spese sostenute per il mantenimento in famiglia del disabile fino al momento del decesso o del trasferimento.