STATO CIVILE

Dichiarazioni di Nascita
La denuncia di
nascita va fatta entro 10 giorni da uno dei genitori. Nel caso i genitori non
siano coniugati tra loro, la denuncia di nascita deve essere resa da entrambi i
genitori o dal solo genitore che intende riconoscere il figlio.
Può essere effettuata
direttamente presso il Comune di residenza dei genitori (nel caso in cui i
genitori risiedano in Comuni diversi, presso il Comune di residenza della
madre), nei casi in cui non fosse possibile, presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune nel quale
è avvenuta la nascita. Al momento della denuncia occorre presentare l’Attestazione di nascita rilasciata in originale dalla direzione
sanitaria dell'ospedale ove è nato il bambino e il documento d'identità valido
dei dichiaranti (passaporto per i cittadini extracomunitari).
All’atto della
dichiarazione il genitore o entrambi compileranno il modulo ( disponibile in allegato ) con la scelta
del nome, che allegheranno all’Attestazione suddetta.
Atti di Morte
La denuncia di
morte è fatta entro le ventiquattro ore dal decesso per tutti i decessi
avvenuti nel territorio del Comune. Se il termine delle ventiquattro ore è
passato la denuncia deve essere comunque resa nel più breve tempo possibile. La
denuncia di morte è resa di norma dall’impresa di onoranze funebri, da un
congiunto , in mancanza, da qualunque persona informata del decesso
portando richiesta di autorizzazione al trasporto salma in marca da bollo da €
16,00, modello D4 ISTAT redatto e sottoscritto dal medico. Avviso
di morte in caso di decesso in una struttura sanitaria, redatto e
rilasciato dal personale addetto.
Il rilascio
del permesso di seppellimento è subordinato alla presentazione del certificato
di accertamento di morte (necroscopico). In caso di cremazione l’autorizzazione
è rilasciata nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi
familiari.
La denuncia di
morte e tutte le incombenze sono di solito curate dall’impresa di Onoranze
Funebri delegata dai familiari.
L'Ufficio potrà rilasciare i certificati di morte in seguito alla registrazione dell'Atto.
Cittadinanze
È cittadino italiano il figlio di padre o di madre cittadini e chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi.
La cittadinanza italiana può essere acquistata per:
1 - FILIAZIONE
2 - ADOZIONE
3 - BENEFICIO DI LEGGE
4- MATRIMONIO
5 - NATURALIZZAZIONE
6 - DA PARTE DEL MINORE
Per l’ottenimento della cittadinanza italiana è necessario presentarsi presso
l’ufficio competente della Prefettura. Una volta ricevuto il Decreto di
cittadinanza viene prestato il giuramento davanti all’Ufficiale di Stato Civile
del Comune di residenza.
Matrimonio
civile e religioso - Pubblicazioni e celebrazione
In base alla normativa
italiana, il matrimonio con effetti civili può essere celebrato civilmente o
davanti ad un ministro di un culto ammesso dallo Stato.
La normativa impone, prima del matrimonio, la pubblicazione di
matrimonio, un procedimento con cui si accerta che non sussistano
impedimenti legali alla celebrazione del matrimonio stesso.
Requisiti di accesso
Le modalità per le pubblicazioni di
matrimonio e per la celebrazione dello stesso differiscono a seconda del tipo
di matrimonio, civile o religioso, e delle condizioni dei nubendi.
Matrimonio civile - Pubblicazioni
I nubendi
devono prendere contatto con l'Ufficio di Stato Civile del Comune di
residenza (non di matrimonio). Qualora i nubendi risiedano in Comuni
diversi, possono richiedere le pubblicazioni indifferentemente a uno dei due
Comuni.
Se i nubendi sono entrambi italiani, devono semplicemente comunicare i
propri dati anagrafici e un proprio recapito telefonico; i documenti
verranno acquisiti d'ufficio.
Se invece uno o entrambi i nubendi sono stranieri, occorre che
ognuno di essi fornisca all'Ufficio di Stato Civile:
·
Certificato
di nascita in lingua originale con traduzione
in italiano legalizzata presso l'Ambasciata o il Consolato italiano del Paese
di nascita
·
Nulla osta
al matrimonio rilasciato
dall'Ambasciata o dal Consolato in Italia del Paese di cittadinanza
Una volta acquisiti i documenti,
verrà concordata una data per la redazione e la firma del verbale di
pubblicazioni. I nubendi devono presentarsi con:
·
1 marca da
bollo da 16 € se entrambi
residenti nel Comune di pubblicazione;
·
2 marche da
bollo da 16 € ognuna se almeno
uno non è residente nel Comune di pubblicazione (entrambe le marche
verranno applicate sulla pubblicazione, che sarà richiesta anche all'altro
Comune con assolvimento automatico dell'imposta)
Le
pubblicazioni devono essere affisse all'Albo Pretorio per 8 giorni
consecutivi; in seguito, l'atto deve rimanere in deposito presso l'Ufficio
di Stato Civile per 3 giorni consecutivi, per le eventuali
opposizioni. Qualora almeno un nubendo non sia residente, occorre attendere
anche la comunicazione di avvenuta pubblicazione da parte dell'altro Comune.
Matrimonio religioso - Pubblicazioni
In aggiunta
a quanto sopra indicato per il matrimonio civile, per le pubblicazioni occorre
la richiesta di pubblicazione del ministro del culto. Nel caso di
matrimonio cattolico concordatario, la richiesta deve essere firmata dal
Parroco della parrocchia di appartenenza di almeno uno dei due nubendi, o da
altro Parroco del territorio comunale.
Inoltre, una volta completata la pubblicazione, i nubendi verranno contattati
per ritirare il certificato di nulla osta al matrimonio, da
consegnare al ministro del culto che ha richiesto le pubblicazioni civili (che
può non coincidere con quello incaricato della celebrazione).
Matrimonio civile - Celebrazione
Il
matrimonio può essere celebrato solo dopo la conclusione del
procedimento di pubblicazione (12° giorno dalla stessa, o qualche
giorno dopo nel caso di pubblicazione anche in altro Comune) e non
oltre il 180° giorno dall'inizio della pubblicazione (trascorso tale
periodo, la pubblicazione si considera come non avvenuta).
Il matrimonio può essere celebrato dal Sindaco, da un pubblico ufficiale da lui
delegato alla celebrazione o da un Ufficiale di Stato Civile. La data va dunque
concordata con il celebrante e con l'Ufficio di Stato Civile.
Con almeno qualche giorno di anticipo rispetto alla data fissata per il
matrimonio, i nubendi devono comunicare all'Ufficio di Stato Civile:
·
dati
anagrafici e di residenza dei testimoni (che non devono essere più di due)
·
scelta della
comunione o della separazione dei beni nei rapporti patrimoniali
Matrimonio religioso - celebrazione
Il
matrimonio può essere celebrato dal ministro del culto negli stessi
termini temporali dall'avvenuta pubblicazione (non oltre 180 giorni dopo la
stessa).
Tempi di erogazione
Dal momento che i tempi effettivi dipendono
dall'acquisizione di documenti presso uffici di altri Comuni, si richiede
comunque di comunicare all'Ufficio
di Stato Civile l'intenzione di contrarre matrimonio con congruo anticipo.
Separazione e divorzio (artt. 6 - 12 D.L. 132/2014)
Con l'entrata in
vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in
alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di
separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i
coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di
loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono
determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di
divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l'accordo
raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo
sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai
provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio,
di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Separazioni e
divorzi con l'assistenza degli avvocati
L'art. 6 della
Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11 novembre 2014, la
convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni
consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio.
Restano invariati i
presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni
ininterrotti di separazione personale dei coniugi).
La procedura
prevede:
- in assenza di
figli;
- in assenza di figli minori;
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap
grave;
che l'accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura
della Repubblica.
- in presenza di
figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;
che l'accordo debba essere munito di un'autorizzazione rilasciata dalla
Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli).
Gli avvocati, una
volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M. dovrà
trasmettere l'accordo entro 10 giorni al comune di:
- Celebrazione del
matrimonio in forma civile;
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani,
o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).
Separazioni e
divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
L'art. 12 della
Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11 dicembre 2014, la
possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o
di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza degli
avvocati difensori è facoltativa.
Competente a
ricevere l'accordo è il Comune di:
- Celebrazione del
matrimonio in forma civile;
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani,
o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- Residenza di uno dei coniugi.
Condizioni per la
sottoscrizione dell'accordo:
- Tale modalità
semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o
economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i
coniugi e di uno solo di essi).
- Inoltre
L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso
della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità
economica tra i coniugi dichiaranti).
Nell'accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione
ovvero al divorzio.
- Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione
della domanda di divorzio:
Sei mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi.
Le fasi
dell'accordo:
- prenotazione di
appuntamento;
- il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi
all'Ufficiale di Stato Civile ed effettuare il pagamento di Euro 16,00 (Causale: "SEPARAZIONI / DIVORZI
innanzi all'Ufficiale di Stato Civile ");
- entrambi i coniugi dovranno altresì presentare, debitamente compilata, la
dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi Allegati);
- nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle
parti;
- l'Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un
nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi
all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
- La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o
divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
- La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.
D.A.T.
Le disposizioni anticipate di trattamento,
comunemente definite "testamento biologico" o
"biotestamento", sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017,
entrata in vigore il 31 gennaio 2018.
In previsione di un'eventuale
futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate
informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede
la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di
trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:
- accertamenti
diagnostici
- scelte
terapeutiche
- singoli
trattamenti sanitari.
Possono fare le DAT tutte le
persone che siano:
- maggiorenni
- capaci
di intendere e di volere.
La redazione delle
DAT può avvenire in diverse forme:
- dal notaio (sia con atto
pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente
le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio), in entrambe i
casi il notaio conserva l’originale
- presso l'Ufficio di stato
civile del Comune di residenza (con scrittura privata) che provvede
all’annotazione in un apposito registro, ove istituito (vedi
la circolare del Ministero
dell’interno)
- presso le strutture
sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta
delle DAT (con scrittura privata)
- presso gli Uffici consolari
italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle
funzioni notarili).
Per approfondire
consulta:
File utili
Matrimonio civile richiesta UFFICIO DELLO STATO CIVILE COMUNE DI TOLLO.docx
Richiesta pubblicazioni_Matrimonio.doc
MODULO-RICHIESTA-CONSEGNA-DAT-BUSTA-APERTA.doc
Istanza-per-attribuzione-del-cognome.pdf
Guide utili
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