STATO CIVILE

Dichiarazioni di Nascita

La denuncia di nascita va fatta entro 10 giorni da uno dei genitori. Nel caso i genitori non siano coniugati tra loro, la denuncia di nascita deve essere resa da entrambi i genitori o dal solo genitore che intende riconoscere il figlio.

 

Può essere effettuata direttamente presso il Comune di residenza dei genitori (nel caso in cui i genitori risiedano in Comuni diversi, presso il Comune di residenza della madre), nei casi in cui non fosse possibile,  presso  l'Ufficio di Stato Civile del Comune nel quale è avvenuta la nascita. Al momento della denuncia occorre presentare l’Attestazione di nascita  rilasciata in originale dalla direzione sanitaria dell'ospedale ove è nato il bambino e il documento d'identità valido dei dichiaranti (passaporto per i cittadini extracomunitari).

All’atto della dichiarazione il genitore o entrambi compileranno il modulo ( disponibile in allegato ) con la scelta del nome, che allegheranno all’Attestazione suddetta.


Atti di Morte

La denuncia di morte è fatta entro le ventiquattro ore dal decesso per tutti i decessi avvenuti nel territorio del Comune. Se il termine delle ventiquattro ore è passato la denuncia deve essere comunque resa nel più breve tempo possibile. La denuncia di morte è resa di norma dall’impresa di onoranze funebri, da un congiunto ,  in mancanza, da qualunque persona informata del decesso portando richiesta di autorizzazione al trasporto salma in marca da bollo da € 16,00,  modello D4 ISTAT redatto e sottoscritto dal medico.  Avviso di morte  in caso di decesso in una struttura sanitaria, redatto e rilasciato dal personale addetto.

 Il rilascio del permesso di seppellimento è subordinato alla presentazione del certificato di accertamento di morte (necroscopico). In caso di cremazione l’autorizzazione è rilasciata nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari. 

La denuncia di morte e tutte le incombenze sono di solito curate dall’impresa di Onoranze Funebri delegata dai familiari.

L'Ufficio potrà rilasciare  i certificati di morte in seguito alla registrazione dell'Atto.


Cittadinanze

È cittadino italiano il figlio di padre o di madre cittadini e chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi. 

La cittadinanza italiana può essere acquistata per: 

1 - FILIAZIONE 

2 - ADOZIONE

3 - BENEFICIO DI LEGGE 

4- MATRIMONIO

5 - NATURALIZZAZIONE 

6 - DA PARTE DEL MINORE 

 Per l’ottenimento della cittadinanza italiana  è necessario presentarsi presso l’ufficio competente della Prefettura. Una volta ricevuto il Decreto di cittadinanza viene prestato il giuramento davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.


Matrimonio civile e religioso - Pubblicazioni e celebrazione
In base alla normativa italiana, il matrimonio con effetti civili può essere celebrato civilmente o davanti ad un ministro di un culto ammesso dallo Stato.
La normativa impone, prima del matrimonio, la pubblicazione di matrimonio, un procedimento con cui si accerta che non sussistano impedimenti legali alla celebrazione del matrimonio stesso.

 

Requisiti di accesso

Le modalità per le pubblicazioni di matrimonio e per la celebrazione dello stesso differiscono a seconda del tipo di matrimonio, civile o religioso, e delle condizioni dei nubendi.

Matrimonio civile - Pubblicazioni

I nubendi devono prendere contatto con l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza (non di matrimonio). Qualora i nubendi risiedano in Comuni diversi, possono richiedere le pubblicazioni indifferentemente a uno dei due Comuni.
Se i nubendi sono entrambi italiani, devono semplicemente comunicare i propri dati anagrafici e un proprio recapito telefonico; i documenti verranno acquisiti d'ufficio.
Se invece uno o entrambi i nubendi sono stranieri, occorre che ognuno di essi fornisca all'Ufficio di Stato Civile:

·         Certificato di nascita in lingua originale con traduzione in italiano legalizzata presso l'Ambasciata o il Consolato italiano del Paese di nascita

·         Nulla osta al matrimonio rilasciato dall'Ambasciata o dal Consolato in Italia del Paese di cittadinanza

Una volta acquisiti i documenti, verrà concordata una data per la redazione e la firma del verbale di pubblicazioni. I nubendi devono presentarsi con:

·         1 marca da bollo da 16 € se entrambi residenti nel Comune di pubblicazione;

·         2 marche da bollo da 16 € ognuna se almeno uno non è residente nel Comune di pubblicazione (entrambe le marche verranno applicate sulla pubblicazione, che sarà richiesta anche all'altro Comune con assolvimento automatico dell'imposta)

Le pubblicazioni devono essere affisse all'Albo Pretorio per 8 giorni consecutivi; in seguito, l'atto deve rimanere in deposito presso l'Ufficio di Stato Civile per 3 giorni consecutivi, per le eventuali opposizioni. Qualora almeno un nubendo non sia residente, occorre attendere anche la comunicazione di avvenuta pubblicazione da parte dell'altro Comune.

 

Matrimonio religioso - Pubblicazioni

In aggiunta a quanto sopra indicato per il matrimonio civile, per le pubblicazioni occorre la richiesta di pubblicazione del ministro del culto. Nel caso di matrimonio cattolico concordatario, la richiesta deve essere firmata dal Parroco della parrocchia di appartenenza di almeno uno dei due nubendi, o da altro Parroco del territorio comunale.
Inoltre, una volta completata la pubblicazione, i nubendi verranno contattati per ritirare il certificato di nulla osta al matrimonio, da consegnare al ministro del culto che ha richiesto le pubblicazioni civili (che può non coincidere con quello incaricato della celebrazione).

 

Matrimonio civile - Celebrazione

Il matrimonio può essere celebrato solo dopo la conclusione del procedimento di pubblicazione (12° giorno dalla stessa, o qualche giorno dopo nel caso di pubblicazione anche in altro Comune) e non oltre il 180° giorno dall'inizio della pubblicazione (trascorso tale periodo, la pubblicazione si considera come non avvenuta).
Il matrimonio può essere celebrato dal Sindaco, da un pubblico ufficiale da lui delegato alla celebrazione o da un Ufficiale di Stato Civile. La data va dunque concordata con il celebrante e con l'Ufficio di Stato Civile.
Con almeno qualche giorno di anticipo rispetto alla data fissata per il matrimonio, i nubendi devono comunicare all'Ufficio di Stato Civile:

·         dati anagrafici e di residenza dei testimoni (che non devono essere più di due)

·         scelta della comunione o della separazione dei beni nei rapporti patrimoniali

 Matrimonio religioso - celebrazione

Il matrimonio può essere celebrato dal ministro del culto negli stessi termini temporali dall'avvenuta pubblicazione (non oltre 180 giorni dopo la stessa).

 

Tempi di erogazione

Dal momento che i tempi effettivi dipendono dall'acquisizione di documenti presso uffici di altri Comuni, si richiede comunque di comunicare all'Ufficio di Stato Civile l'intenzione di contrarre matrimonio con congruo anticipo.

 

 Separazione e divorzio (artt. 6 - 12 D.L. 132/2014)

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

 

Separazioni e divorzi con l'assistenza degli avvocati

L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11 novembre 2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).

La procedura prevede:

- in assenza di figli;
- in assenza di figli minori;
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
che l'accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.

- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;
che l'accordo debba essere munito di un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli).

Gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l'accordo entro 10 giorni al comune di:

- Celebrazione del matrimonio in forma civile;
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).

 

Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

 

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

- Celebrazione del matrimonio in forma civile;
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- Residenza di uno dei coniugi.

 

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:

- Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi e di uno solo di essi).
- Inoltre
L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
Nell'accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.
- Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio:
Sei mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi.

Le fasi dell'accordo:

- prenotazione di appuntamento;
- il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile ed effettuare il pagamento di Euro 16,00  (Causale: "SEPARAZIONI / DIVORZI innanzi all'Ufficiale di Stato Civile ");
- entrambi i coniugi dovranno altresì presentare, debitamente compilata, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi Allegati);
- nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
- l'Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
- La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
- La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.



D.A.T.

Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.

In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:

  • accertamenti diagnostici
  • scelte terapeutiche
  • singoli trattamenti sanitari.

Possono fare le DAT tutte le persone che siano:

  • maggiorenni
  • capaci di intendere e di volere.

 

La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:

  • dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio), in entrambe i casi il notaio conserva l’originale
  • presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata) che provvede all’annotazione in un apposito registro, ove istituito (vedi  la  circolare del Ministero dell’interno)
  • presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata)
  • presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili).
  •  

Per approfondire consulta:

 








 

Contatti e orari

apertura ufficio al pubblico: lun-ven dalle 9 alle 12 mar-gio dalle 15:30 alle 17

0871962640 / 0871962622

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