ANAGRAFE

Cambio di Residenza o variazione di indirizzo

Se ti trasferisci nel Comune di Tollo, o cambi indirizzo di residenza, devi dichiarare la nuova residenza entro venti giorni dal trasferimento.

Puoi fare la dichiarazione per te e la tua famiglia se sei maggiorenne,  compilando il modulo di dichiarazione di residenza e allegando i documenti richiesti.

Se entri in una convivenza (collegio, convitto, caserma, ecc.), chi è a capo della convivenza deve fare la dichiarazione per te.  (allegato in pdf)

 

Attestato di Soggiorno Permanente per cittadini dell'Unione Europea (UE)

Puoi avere l'attestato di soggiorno permanente se hai una cittadinanza UE e soggiorni regolarmente in Italia da almeno 5 anni, a condizione di non aver avuto assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

Come  si richiede:

  • documento di identità rilasciato dal Paese Ue d’origine e documento di riconoscimento rilasciato in Italia
  • autocertificazione sulla residenza in Italia per 5 anni
  • documentazione che dimostri la regolarità del soggiorno per 5 anni di residenza (contratti di lavoro, buste paga, iscrizione liste collocamento…)
  • marca da bollo da 16 euro.

 

 

Carta di identità elettronica (Cie)

La Cie è il nuovo documento di identità, che sostituisce la carta d’identità cartacea, rilasciato dal Ministero dell’interno che richiedi al comune di residenza o di dimora. Se hai la cittadinanza italiana può essere valido per l'espatrio.

Può essere richiesta dai  residenti o dai dimoranti a Tollo, in quest’ultimo caso si richiede il nulla osta al Comune di Residenza.

Cosa serve:

  • 1 fototessera recente oppure una fotografia su supporto digitale Usb
  • tessera sanitaria/codice fiscale
  • carta d'identità cartacea in scadenza o deteriorata o denuncia di furto o smarrimento o altro documento di riconoscimento
  • per i cittadini stranieri anche il permesso di soggiorno valido oppure la dimostrazione della regolarità del soggiorno

Costo:    da  22,50   euro / 28,00 euro (se emessa prima della scadenza naturale del precedente documento di identità).

 

Validità

  • 0-3 anni: validità 3 anni
  • 3-18 anni: validità 5 anni
  • dai 18 anni: validità 10 anni

 

Cie per minorenne:

valida per l'espatrio:

  • presenza della persona minorenne e di entrambi i genitori con un proprio documento di riconoscimento valido, oppure un solo genitore con l'assenso (allegato pdf) e la copia del documento di riconoscimento del genitore assente;
  • in caso di genitori divorziati: presenza della persona minorenne e di almeno un genitore con l’assenso del genitore non presente o assenso del solo genitore presente se ha l'affidamento esclusivo sulla persona minorenne, oppure nulla-osta del giudice tutelare da richiedere al tribunale;

 

Pin   Al rilascio della Cie riceverai un Pin (la prima parte direttamente allo sportello, la seconda a casa in busta chiusa, insieme alla carta), per ottenere le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale) per accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione

Donazione organi e tessuti   Al momento del rilascio della cie puoi esprimere la tua volontà in merito alla donazione di organi.

 

Carta d'identità cartacea  (allegato in pdf)

 

Puoi richiedere la carta di identità cartacea solo se:

  • hai una reale e documentata urgenza da dimostrare al momento della richiesta (es. viaggio imminente, partecipazione a concorsi o gare pubbliche, ricoveri ospedalieri)
  • sei iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (Aire)

 

 

Certificati anagrafici e anagrafici storici:

 

I certificati anagrafici :

  • residenza: dimostra la residenza nel comune;
  • stato di famiglia: dimostra la composizione della famiglia anagrafica ivi residente;
  • stato di famiglia originario: dimostra la composizione originaria della famiglia del richiedente (o della persona alla quale si riferisce la richiesta) al momento della nascita.
  • cittadinanza italiana: dimostra il possesso della cittadinanza italiana;
  • stato libero: serve per dimostrare l'assenza del vincolo di matrimonio;
  • esistenza in vita: dimostra che la persona è in vita;
  • vedovanza: dimostra lo stato civile della persona vedova.  
  • Certificati plurimi o contestuali: un unico documento (certificato ordinario) nel quale sono raggruppate più certificazioni anagrafiche o anche di stato civile riferite alla stessa persona.

 

Certificati anagrafici storici:

riguardano certificati di residenza, stato di famiglia, riferiti ad un periodo precedente e specifica alla data della richiesta, di persone che sono o sono state iscritte nell'anagrafe della popolazione residente del comune di Tollo.

In particolare lo stato di famiglia originario dimostra la composizione originaria della famiglia del richiedente (o della persona alla quale si riferisce la richiesta) al momento della nascita.  NON SONO di immediato rilascio.

Certificati per persone italiane residenti all’estero (Aire)

Se hai la cittadinanza italiana e hai fatto l'iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) puoi richiedere i seguenti certificati :

  • certificato di residenza;
  • stato di famiglia.

 

Costi: TUTTI I CERTIFICATI ANAGRAFICI sono SOGGETTI ALL’IMPOSTA DI BOLLO DALL’ORIGINE, pertanto l’Ufficio che li emette deve redigerli applicando la marca da bollo da Euro 16,00., esclusi i certificati esenti dall’imposta di bollo (comunemente detti in “carta semplice”) previsti per gli usi espressamente previsti dalla legge (Tabella B D.P.R. 642/1972) , nonché dalle specifiche leggi speciali.

Dal 1° gennaio 2012 (L. 183/2011),  agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. 445/2000).

 Pertanto i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi,  NON POTRANNO UTILIZZARE CERTIFICATI (che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati).

Sulle certificazioni amministrative da produrre ai soggetti privati sarà apposta, a pena di nullità, la

dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

L’esenzione da bollo è specificata, mai generica. Pertanto i cittadini nel richiedere qualsiasi certificato anagrafico, se ritengono di aver diritto all’esenzione, devono obbligatoriamente indicare l’uso e la norma di legge che la prevedono, che dovranno essere specificati  sul certificato.

 

Autocertificazione Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000,  in sostituzione delle normali certificazioni, sono previste autocertificazioni  (modelli in allegato pdf)


Autentiche e Atti Notori:  l’Ufficiale d’Anagrafe delegato può autenticare firme o copie conformi agli originali.     Le autentiche sono soggette all’imposta di bollo di euro 16,00

(modelli allegati)

 

 

Convivenza di fatto

 

Legge n. 76/2016 commi 36-65 dell'art. 1

Convivenza tra due persone maggiorenni di sesso uguale o diverso unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

 

Requisiti:

  • maggiore età;
  • essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia con reciproca assistenza morale e materiale;
  • residenza nel Comune di Tollo;
  • coabitazione e iscrizione sullo stesso stato di famiglia;
  • insussistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione tra le due parti;
  • insussistenza di vincoli di matrimonio o di unione civile.

Attenzione: al fine della verifica dei requisiti previsti dalla legge i cittadini stranieri devono presentare un'attestazione consolare relativa all'insussistenza dei vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

 

Diritti dei conviventi

In base alla nuova legge:

  • i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1, comma 38);
  • in caso di malattia e di ricovero i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate previste per i coniugi e i familiari (art. 1, comma 39);
  • ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1, commi 40 e 41);
  • i conviventi di fatto hanno alcuni diritti inerenti la casa di abitazione (art. 1, commi da 42 a 45);
  • nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto (art. 1, comma 44);
  • i conviventi di fatto hanno particolari diritti nell'attività di impresa (art. 1, comma 46);
  • il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno ove ve ne siano i presupposti (art. 1, commi 47 e 48);
  • il convivente di fatto è equiparato al coniuge superstite agli effetti del risarcimento dei danni in caso di decesso dell'altro convivente derivante da fatto illecito di un terzo (art. 1, comma 49);
  • la convivenza di fatto viene inserita nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (art. 1, comma 45);
  • in caso di cessazione della convivenza di fatto, per l’ex convivente è possibile ottenere dal giudice il diritto di ricevere dall’altro convivente gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (comma 65).

 

Per diventare conviventi di fatto:

Gli interessati devono presentare all’Ufficiale d’Anagrafe un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità. La dichiarazione all’Ufficiale d’Anagrafe può essere resa:

  • al momento del cambio di indirizzo all’interno dello stesso Comune;
  • al momento di nuova iscrizione anagrafica per immigrazione nel Comune;
  • successivamente alla costituzione della famiglia anagrafica.

 

Modalità della presentazione della domanda

Gli interessati possono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, unitamente alla copia dei rispettivi documenti di identità (facsimile disponibile su questa pagina)

 

Contatti e orari

apertura sportello al pubblico: lun-ven dalle 9 alle 12 mar-gio dalle 15:30 alle 17

0871962640 / 0871962622

anagrafe@comune.tollo.ch.it

comune.tollo@legalmail.it