APPROVAZIONE LINEE GUIDA STRUMENTALI ALLA PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI SENSI DELL’ART. 44 E SS. D.LGS. 259/2003 PER L’EVENTUALE INSTALLAZIONE DI NUOVE STAZIONI RADIO BASE, CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO ANTENNE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
a) il Comune è l’ente territoriale competente al governo del proprio territorio nei limiti
fissati dalla normativa nazionale e regionale;
b) il settore della telefonia mobile e dei servizi connessi ha subito negli ultimi anni una
rapida trasformazione con rilevante incremento dei servizi offerti, dei costi e delle
richieste di installazione di impianti sul territorio;
c) nell’ambito delle azioni di governo del territorio rientrano anche la redazione dei
Piani di Settore, e tra questi del piano per la telefonia mobile;
d) sono pervenute nel corso degli ultimi anni nuove richieste da parte degli operatori
telefonici aventi ad oggetto l’installazione o la ristrutturazione di SRB;
e) Il Comune di Tollo ha ravvisato la necessità di regolamentare e pianificare l’uso del
territorio per rispondere adeguatamente all’esigenza delle parti (gestori e utenticittadini) e per coordinare la localizzazione congrua e ragionevole degli impianti
all’interno del territorio comunale;
f) con determinazione N.ro 121 del 09.02.2021, conformemente a quanto previsto
dall’art. 38 comma 6 della L. n. 120/2020, che ha sostituito il comma 6 dell’art. 8
Legge 22 febbraio 2001, n. 36, il Comune di Tollo ha deciso di dotarsi di un
Regolamento ed un Piano comunale per l’installazione di impianti di tele
radiocomunicazione conferendo l’incarico per la loro predisposizione a Leganet
S.r.l. (C.F. e Partita IVA 02299380648) con sede Via delle Botteghe Oscure n. 53 –
00196 – Roma, società partecipata di ALI - Lega delle Autonomie Locali Italiane.
Dato atto quindi che:
- la società Leganet S.r.l. è stata incaricata di:
i. redigere il regolamento antenne ed il piano antenne a seguito delle nuove
istanze pervenute;
ii. gestire il dialogo con i Gestori;
iii. sovrintendere al processo partecipato e all’iter burocratico;
iv. erogare consulenza all’Ente;
v. mappare e geolocalizzare:
- le proprietà dell’Ente;
- i piani di rete dei Gestori;
- le SRB attive;
- i siti sensibili;
i. consegnare una piattaforma informatico-gestionale webgis;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 20.03.2023, conformemente a quanto
GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 26 del 05/04/2023
previsto dall’art. 38 comma 6 della L. n. 120/2020, che ha sostituito il comma 6
dell’art. 8 Legge 22 febbraio 2001, n. 36, il Comune di Tollo ha approvato il
Regolamento ed il Piano comunale per l’installazione di impianti di tele
radiocomunicazione.
Considerato che:
il piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile è finalizzato al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell’esposizione ai campi
elettromagnetici;
- l’uso razionale delle risorse territoriali atte all’insediamento degli impianti per
telefonia mobile;
- la salvaguardia dei beni di interesse storico culturale, paesaggistico ed ambientale
contemperando la presenza di tali beni alle necessità del servizio;
- la minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
- il soddisfacimento del fabbisogno di servizio da parte degli utenti;
- un equilibrato sviluppo del servizio di copertura del territorio;
- l’equilibrio tra la richiesta di nuove localizzazioni e la capacità del territorio ad
accoglierle;
- l’imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui vanno
garantite pari opportunità per l’esercizio delle licenze ottenute dallo Stato, nel
riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati;
- la trasparenza dell’informazione alla cittadinanza e attivazione di meccanismi di
partecipazione alle scelte di carattere urbanistico;
le tavole allegate al regolamento individuano i siti esistenti e autorizzati, nonché i siti
sensibili;
il regolamento prevede che le nuove installazioni dovranno avvenire preferibilmente su
immobili (terreni o fabbricati) di proprietà dell’Ente;
Dato atto che:
nell’ambito del procedimento di redazione degli elaborati non sono pervenuti piani di rete
da parte dei Gestori che dessero modo a quest’Amministrazione di individuare siti
disponibili che rispondessero propriamente alle esigenze delle Società di
telecomunicazioni, poiché quest’ultime non sono state rappresentate;
Ritenuto che:
1) è interesse di quest’Amministrazione governare attivamente e virtuosamente lo sviluppo
della rete sul territorio, anche per tutelare i c.d. siti sensibili ai sensi della L. 36/2001, art. 8,
co. 6;
2) occorre coadiuvare il dispiegarsi dell’attività di sviluppo della rete prevedendo forme e
modalità di dialogo certo e preventivo tra l’Ente ed i Gestori per l’individuazione concertata
e la messa a disposizione di siti pubblici idonei, nonché per l’ottenimento dei titoli di
possesso necessari ai fini delle istanze previste dagli artt. 44 e ss., d.lgs. 259/2003;
Ritenuto altresì opportuno:
1) dare effettività, certezza e prevedibilità alle previsioni regolamentari;
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2) disciplinare con apposite linee guida le predette modalità di interazione tra Enti e terzi
interessati, affinché prevedano che:
a. il Gestore interessato ad installare la propria SRB su territorio e proprietà del
Comune di Tollo inoltri debita manifestazione di interesse (a forma libera)
all’indirizzo p.e.c. dell’Ufficio Protocollo, all’attenzione del Responsabile per
l’attuazione del Regolamento antenne, unitamente ad una bozza della proposta
contrattuale, della tipologia prescelta (es. locazione, concessione, ecc.) , compilata
negli elementi essenziali, ossia con indicazione di coordinate, dati catastali, valore
economico offerto, descrizione sommaria dell’impianto rispetto ad altezza ed
estetica, ed elenca i propri recapiti p.e.c., mail e telefonici di riferimento per il
procedimento;
b. il Responsabile, sentiti gli Uffici interessati, entro 15 giorni dal ricevimento della
manifestazione di interesse, accetti la proposta, formuli una controproposta o
convochi il Gestore entro 10 giorni a decorrere dalla data di riscontro;
c. il Responsabile coordini il procedimento e sovrintenda allo sviluppo delle attività
sottese affinché la stipula (o il rigetto della proposta) avvenga preferenzialmente
entro 45 giorni dal ricevimento della manifestazione di interesse.
3) di precisare che ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 7 dell’art. 6 del Regolamento Comunale per
l’installazione di impianti di tele radiocomunicazione sotto riportati:
a. gestori, ove richiesto, concertano con il Comune il programma adeguato di sviluppo
territoriale della rete, nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti
dalla legge tenendo conto dei siti individuati dall’Amministrazione Comunale e
riportati in allegato al presente regolamento, allo scopo di consentire una
pianificazione della dislocazione degli impianti;
b. è prioritaria la co-locazione di impianti su pali o tralicci già adibiti al servizio (c.d.
cositing), a condizione che la somma dei contributi delle emissioni resti contenuta
nel rispetto dei limiti e nelle misure di cautela di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003, e che
i manufatti non producano ulteriore consistente impatto visivo;
c. ove ciò non fosse possibile, gli operatori devono valutare la collocazione delle
stazioni radio base su aree di proprietà comunale, come da piano antenne;
d. nell’ipotesi che anche le indicazioni di cui ai precedenti commi non fossero ritenute
praticabili per evidenti necessità tecniche del concessionario e per ragioni obiettive,
sarà possibile installare detti impianti anche su siti privati, salva la facoltà del
Comune di chiedere congrue motivazioni, da produrre entro 14 giorni dalla richiesta,
circa l’inadeguatezza di localizzazioni alternative ai sensi dei commi 4 e 5 del
presente articolo. A sua volta, il Comune avrà 14 giorni per pronunciarsi sulle
motivazioni addotte;
4) di precisare, inoltre, che ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del già richiamato art. 6 del
regolamento:
- i criteri generali da seguire, nel rispetto delle indicazioni di cui al precedente comma 4
e comma 5, in ordine di priorità per la scelta dei siti per la localizzazione degli
impianti, sono i seguenti:
a) aree agricole, boschive o comunque verdi non abitate e non attrezzate, ad esclusione
di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l’impatto ambientale e paesaggistico;
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b) aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori,
serbatoi, etc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, autostrade, etc.);
c) aree immediatamente prossime a quelle cimiteriali;
d) altre aree, solo se tutte le precedenti sono precluse e comunque mantenendo
un’adeguata distanza da scuole ed altri centri destinati all’infanzia ed in generale da
aree sensibili in misura sufficiente a garantire che il campo elettromagnetico sia
prossimo al valore di fondo e in relazione alle caratteristiche geometriche e
radioelettriche dell’impianto, in ottemperanza al principio di cautela di cui nella legge
22 febbraio 2001, n. 36.
In ogni caso è vietata l’installazione di stazioni radio base su ospedali, case di cura e di
riposo, strutture di accoglienza socio-assistenziali, oratori, parchi giochi, scuole e asili
nido, e loro più immediate corti e pertinenze, salvo il caso in cui sia la stessa struttura,
in persona del suo proprietario o legale rappresentante ove presente, a richiedere e/o
acconsentire all’allocazione in parola.
E’, inoltre, preferenziale che le nuove installazioni sorgano a non meno di 75 metri dai
siti sensibili così come definiti dall’art. 2 del presente regolamento.
5) di precisare, inoltre, che in aderenza quanto disciplinato dal Regolamento sopra richiamato,
in caso di nuove richieste di installazioni il Comune di Tollo attiverà una procedura
collaborativa con i gestori richiedenti e con il coinvolgimento attivo della popolazione, al
fine della individuazione di siti idonei che rispondono la tutela della salute dei cittadini
dagli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici e al soddisfacimento del fabbisogno
di servizio da parte degli utenti;
Ravvisata inoltre la necessità di specificare meglio e pertanto aggiornare la
documentazione allegata al Regolamento approvato per evitare non corrette interpretazioni
dei contenuti del Regolamento stesso e coordinare la localizzazione congrua e ragionevole
degli impianti all’interno del territorio comunale;
Preso atto dei nuovi elaborati inviati in data 21 Marzo da parte della Società Leganet srl al
Comune che si compone dei seguenti elaborati:
a. Tav. Quadro di Unione
b. Tav. 1
c. Tav. 2
d. Tav. 3
e. Tav. 4
Richiamate:
- Legge 22.02.2001 nr. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici);
- D.P.C.M. dell’08.07.2003;
- Decreto Legislativo del 01.08.2003 nr. 259 (Codice delle comunicazioni
elettroniche);
- Decreto-legge del 6 luglio 2011 n. 98.
- Decreto Legislativo dell’8 novembre 2021, nr. 207;
- L.R. 45/2004;
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- Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti di teleradiocomunicazioni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del
20.03.2023 ;
Espletata quindi la votazione, in forma palese per alzata di mano, con il seguente
esito:
ad unanimità di voti espressi informa di legge
Visto l’esito della votazione sopra riportata
D E L I B E R A
1) di approvare linee guida strumentali alla produzione della documentazione necessaria
ai sensi dell’art. 44 e ss. d.lgs. 259/2003 per l’eventuale installazione di nuove stazioni
radio base, conformemente alle prescrizioni del regolamento e del piano di
localizzazione degli impianti di telefonia mobile;
2) di approvare i nuovi elaborati inviati in data 21 Marzo da parte della Società Leganet
srl al Comune che si compone dei seguenti elaborati:
a) Tav. Quadro di Unione
b) Tav. 1
c) Tav. 2
d) Tav. 3
e) Tav. 4
3) di esprimere al SUAP, al Responsabile per l’attuazione del Regolamento antenne,
all’Ufficio Tecnico ed ai terzi interessati il seguente indirizzo in merito alla gestione
delle trattative finalizzate a fornire soluzioni localizzative nel territorio e su proprietà
del Comune di Tollo:
a) il Gestore interessato ad installare la propria SRB su territorio e proprietà del
Comune di Tollo inoltra debita manifestazione di interesse (a forma libera)
all’indirizzo p.e.c. dell’Ufficio Protocollo, all’attenzione del Responsabile
per l’attuazione del Regolamento antenne, unitamente ad una bozza della
proposta contrattuale, della tipologia prescelta (es. locazione, concessione,
ecc.) , compilata negli elementi essenziali, ossia con indicazione di
coordinate, dati catastali, valore economico offerto, descrizione sommaria
dell’impianto rispetto ad altezza ed estetica, ed elenca i propri recapiti p.e.c.,
mail e telefonici di riferimento per il procedimento;
b) il Responsabile, sentiti gli Uffici interessati, entro 15 giorni dal ricevimento
della manifestazione di interesse, accetta la proposta, formula una
controproposta o convoca il Gestore entro 10 giorni a decorrere dalla data di
riscontro;
c) il Responsabile per l’attuazione del Regolamento antenne coordina il
procedimento e sovrintende allo sviluppo delle attività sottese, affinché la
stipula (o il rigetto della proposta) avvenga preferenzialmente entro 45 giorni
dal ricevimento della manifestazione di interesse.
4) di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere a quanto
deliberato.
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5) di pubblicare il presente atto con gli allegati sul sito internet comunale.